Statuto
SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA
Associazione scientifica e culturale a carattere nazionale
Costituzione: 1902
Rifondazione: 1953
Riconoscimento personalità giuridica con d.m. 3-8-1992, registrato alla
corte dei conti il 25/11/1992
Codice fiscale: 9700907058.
L a S.F.I. è riconosciuta dal MIUR come soggetto qualificato per
la formazione.
Protocollo di intesa tra il MIUR e la SFI p>
TITOLO PRIMO: Costituzione - sede - durata - scopo
Art. 1. L'associazione di docenti e cultori di
discipline filosofiche col nome di "Società Filosofica Italiana" è disciplinata
dal presente statuto.L'associazione ha sede in Roma.La durata della Società
è illimitata.
Art. 2. Scopo della Società è di promuovere:
a) la ricerca filosofica sul piano scientifico;
b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche
della ricerca filosofica;
c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia
e la loro qualificazione anche mediante corsi di aggiornamento;
d) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline
filosofiche e la costituzione di centri locali di studio;
e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline
filosofiche e quelli di altri paesi.
Art. 3. Per il raggiungimento di tali scopi, la Società
prevede e promuove: riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali,
edizioni di collezioni e di opere, istituzione di corsi, assegnazione di
borse di studio, concorsi a premi, partecipazioni a congressi internazionali
ed ogni altro mezzo atto a conseguire il suo fine.
TITOLO SECONDO: I Soci
Art.4. Possono essere membri della Società: a) i docenti
di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche
nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori
di discipline filosofiche che abbiano documentato la loro attività con preciso
interesse per gli studi filosofici, in seguito a motivata presentazione
di quattro soci ed a delibera della maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo.
Possono aderire alla Società enti pubblici e privati sulla cui ammissione
delibera il Consiglio Direttivo.
Art. 5. I soci residenti in una stessa città o in città
vicine possono riunirsi per formare, in seguito al riconoscimento del Consiglio
Direttivo, delle sezioni della Società Filosofica Italiana, regolamentate
dallo statuto della stessa Società. Le condizioni per il riconoscimento
delle sezioni sono: a) che esse raggruppino almeno venti soci; b) che diano
garanzia di un'attività continuativa.L'iscrizione alla Società avviene,
di regola, attraverso le sezioni; esse devono, però, comunicarla subito
alla segreteria centrale, che provvede a rilasciare le tessere personali.
Art. 6. I soci hanno l'obbligo di concorrere, moralmente
e praticamente, al conseguimento degli scopi della Società, partecipando
all'attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dal
Consiglio Direttivo.La quota deve essere versata dal socio sul conto corrente
intestato alla Società, indipendentemente da quote eventualmente richieste
dalle sezioni.
Art. 7. I soci hanno il diritto di fruire di tutte le iniziative
promosse dalla Società e di ricevere gratuitamente il Bollettino sociale.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Art. 8. Le dimissioni di un socio devono essere comunicate
per lettera entro il mese di ottobre, trascorso il quale il socio si intende
impegnato per l'anno successivo.Qualora un socio non ottemperi agli obblighi
sociali per due anni consecutivi, decade d'ufficio da membro della Società.
TITOLO TERZO: Gli Organi
Art. 9. Sono organi della Società:
a) 1'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
A) L'Assemblea
Art. 10. L'assemblea è costituita dai soci che siano in
regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello della
iscrizione e compreso quello in cui l'assemblea è convocata. Non hanno diritto
di voto i soci che risultino iscritti per la prima volta nel medesimo anno
per il quale l'assemblea è convocata.
Art. 11. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta
all'anno. Ad essa compete: a) l'approvazione della relazione morale e finanziaria
presentata dal Consiglio Direttivo; b) la determinazione del programma di
attività della Società; c) la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei conti; d) l'esame degli altri argomenti che siano all'ordine
del giorno.
Art. 12. L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato
dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che i soci intendono far
porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno
due mesi prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le
proposte fatte da almeno trenta soci dovranno essere inserite nell'ordine
del giorno.
Art. 13. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese
a maggioranza assoluta di voti, ma con la presenza, in proprio o per delega,
di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque
numero degli associati se in seconda convocazione.Per le modifiche dello
Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci,
ma dovranno essere approvate anche dall'autorità governativa qualora l'associazione
ottenga il riconoscimento della personalità giuridica. Per lo scioglimento
della associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, ma
di tre quarti qualora acquisisca la personalità giuridica. In sede di elezione
del Consiglio Direttivo, resteranno eletti i candidati che avranno riportato
il maggior numero di voti; ogni socio potrà votare un massimo di cinque
nomi su undici. Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e
trascritto sull'apposito registro.
Art. 14. L'assemblea dei soci potrà essere convocata in
sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta
motivata di almeno un decimo degli associati .
Art. 15. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante
avviso a tutti i soci almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione.
I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente
sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di
tre soci.
B) Il Consiglio Direttivo
Art. 16. II Consiglio Direttivo della Società è composto
di undici membri eletti dall'Assemblea. Al fine di garantire una più larga
partecipazione di personaggi della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo
a maggioranza dei 2/3, può cooptare nuovi membri fino ad un massimo di tre.
II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti,
non immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Nomina altresì un Segretario-tesoriere,
che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, del quale,
in tal caso, farà parte con voto consultivo.Il Consiglio Direttivo dura
in carica tre anni. Nel caso che, nel corso del triennio, venga a cessare
dall'Ufficio qualche membro del Consiglio Direttivo, questo si completerà
aggregandosi altri consiglieri, quali risultano dall'ordine successivo della
votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto.
Art. 17. Al Consiglio Direttivo spetta: a) di promuovere
l'attività della Società in conformità al programma stabilito dall'assemblea;
b) di raccogliere ed amministrare i fondi della Società; c) di mantenere
i rapporti con le associazioni filosofiche di altri paesi. I1 Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno;
la convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno tre dei suoi
membri. I1 Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; per
la nomina delle cariche è necessaria la maggioranza dei membri; non è ammesso
il voto per delega. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei
lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito
registro.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno
si riunisce estendendo la convocazione al Presidenti delle sezioni della
Società Filosofica Italiana. Questi vi parteciperanno con voto deliberante.
C) Il Presidente
Art. 19. Il Presidente rappresenta di fatto e legalmente
la Società, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario-tesoriere collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi
e contabili della Società.
D) I Revisori dei conti
Art. 20. I Revisori dei conti, nominati in numero di tre
dall'assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi
momento, la gestione economica e finanziaria della Società, di riferire
all'assemblea, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci ed alla
loro approvazione. I Revisori dei conti durano in carica tre anni.
Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2009